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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Agli ufficiali, ai sottufficiali, alle guardie scelte, alle guardie
ed agli allievi del Corpo degli agenti di custodia, e' concessa la
somministrazione della razione viveri in natura o in contanti, di cui
all'art. 5 del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6.
Tale somministrazione sara' corrisposta dal 1 aprile 1949.
Con successivo provvedimento legislativo si provvedera' alla
corresponsione degli arretrati, ai sensi del regio decreto-legge 3
gennaio 1944, n. 6.