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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945,
n. 508, e' modificato come segue:
"Agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, destinati a
prestare servizio nei manicomi e nei sanatori giudiziari, nelle
colonie agricole, nelle case di cura e di custodia, nelle case per
minorati fisici o psichici, nelle case di lavoro all'aperto della
Sardegna, nelle case penali e nelle colonie dell'Arcipelago toscano,
nelle case penali di Santo Stefano e di Favignana, nelle carceri
giudiziarie di Ustica e negli stabilimenti di qualsiasi genere
distaccati in zone malariche, vengono concesse le seguenti speciali
indennita' giornaliere:
per i manicomi giudiziari, per le case di cura e di custodia e
per le case per minorati fisici o psichici, lire 10;
per le colonie e per le case penali dell'Arcipelago toscano, per
le case penali di Santo Stefano e di Favignana e per le carceri
giudiziarie di Ustica, lire 14;
per le colonie agricole e per le case di lavoro all'aperto della
Sardegna, lire 16;
per i sanatori giudiziari e per gli stabilimenti in zone
malariche, lire 20".