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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 52,
concernente il trattamento dei reduci riassunti negli impieghi non di
ruolo, sono estese ai dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni
dello Stato e degli Enti pubblici, in servizio alla data di entrata
in vigore della presente legge:
a) che, assunti in sostituzione di personale richiamato alle
armi, vennero richiamati alle armi o si trovarono in una delle
condizioni previste dall'art. 1, primo comma, del decreto legislativo
26 marzo 1946, n. 138;
b) che, chiamati alle armi per adempiere agli obblighi di leva,
con un precedente servizio civile inferiore ad un anno, vennero
successivamente trattenuti in servizio militare;
c) che essendo stati assunti in localita' oltremare o, comunque,
fuori del territorio metropolitano, siano stati licenziati all'epoca
del loro rimpatrio, perche' non ritenuti immediatamente utilizzabili
negli stabilimenti militari;
d) che, essendo stati militarizzati, furono catturati e deportati
in campi di concentramento o di prigionia.