Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Con effetto dal 12 marzo 1949, le disposizioni di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, recante agevolazioni per le
documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che
abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o
non abbiano potuto farvi ritorno, sono prorogate.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 dicembre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA
- SEGNI - VANONI
GONELLA - MARAZZA
Visto, il Guardasigilli: SEGNI