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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'assenza o la morte presunta della, persona, che al tempo della
scomparsa aveva la cittadinanza italiana ed era domiciliata o
residente in territorio attualmente non soggetto alla sovranita'
dell'Italia in forza del Trattato di pace, puo' essere dichiarata,
dal tribunale italiano del luogo, in cui l'istante ha il suo
domicilio o la sua residenza.