Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I vincitori di concorsi a cattedre negli Istituti di istruzione
artistica la cui nomina in ruolo fu differita per effetto dell'art. 1
del regio decreto-legge 25 febbraio 1939, n. 335, e successive
disposizioni di adeguamento, si intendono, ai soli effetti giuridici,
immessi nei ruoli degli insegnanti degli Istituti cennati con la
decorrenza piu' utile, in relazione alla data di approvazione degli
atti del rispettivo concorso.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei
riguardi dei direttori e degli insegnanti degli Istituti di
istruzione artistica designati per la nomina senza concorso, la cui
nomina in ruolo fu ritardata perche' gli interessati erano celibi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 novembre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - GONELLA -
PELLA
Visto, il Guardasigilli: SEGNI