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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Possono essere conferiti diplomi alle persone ed agli enti che con
opere di riconosciuto valore, con segnalati servigi o con cospicue
elargizioni, abbiano acquistato titoli di particolare benemerenza nel
campo dell'educazione, della scuola e nella diffusione ed elevazione
della cultura.