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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Agli articoli 13, 21 e 22 del regio decreto-legge 29 luglio 1927,
n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n.
1760, sono apportate le seguenti modificazioni:
Nel penultimo comma dell'art. 13, modificato con legge 7 aprile
1938, n. 378, dopo le parole: "La Banca nazionale di agricoltura"
sono inserite le seguenti: "La Cassa di risparmio di Calabria".
L'ultimo comma dello stesso art. 13, aggiunto con la legge 7 aprile
1938, n. 378, resta modificato come segue: "La Banca nazionale
dell'agricoltura e la Cassa) di risparmio di Calabria potranno
compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con le
modalita' ed entro il limite massimo di somma che saranno stabiliti
dall'organo di vigilanza sulle aziende di credito".
Nel secondo comma dell'art. 21, modificato dal regio decreto-legge
3 febbraio 1936, n. 287, alle parole: "la Banca nazionale del lavoro
e la Banca nazionale dell'agricoltura" sono sostituite le seguenti:
"la Banca nazionale del lavoro, la Banca nazionale dell'agricoltura e
la Cassa di risparmio di Calabria".
Nel secondo comma dell'art. 22 dopo le parole: "dalla Banca
nazionale dell'agricoltura", sono inserite le seguenti: "dalla Cassa
di risparmio di Calabria".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 novembre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA -
SEGNI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: SEGNI