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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I presidi, i direttori e i professori degli istituti e delle scuole
d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica ed
artistica e delle scuole e dei corsi di avviamento professionale che
si trovino nelle condizioni stabilite dal regio decreto-legge 24
aprile 1935, n. 565, per il collocamento a riposo a decorrere dal 1
ottobre 1949, sono mantenuti in servizio per l'anno scolastico
1949-50, a loro domanda, e purche' siano riconosciuti idonei a
prestare opera proficua alla scuola.
Sono altresi' mantenuti in servizio, per lo stesso anno e alle
stesse condizioni, coloro che furono trattenuti nell'anno scolastico
1948-49, con esclusione di coloro che nell'anno solare 1949 abbiano
compiuto il 70° anno di eta'.