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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni contenute negli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15
del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 769, vengono richiamate in
vigore dal 25 dicembre 1948, e fino al 30 giugno 1951.