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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la presente legge:
Art. 1.
E' riaperto fino al 30 giugno 1951 il termine stabilito con la
legge 22 dicembre 1949, n. 946, per il versamento al Fondo per
l'indennita' agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli
accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5,
convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e
per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione,
previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, alle disposizioni
contenute nell'art. 4 del decreto medesimo.