Legge Ordinaria n. 1109 del 27/10/1950 (Pubblicata nella G.U. del 24 gennaio 1950)
Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee ed in materia di restituzione di diritti (5? provvedimento).
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Alle   merci   ammesse  alla  importazione  temporanea  per  essere
lavorate,  giusta  la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre
1913,  n.  1453,  convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono
aggiunte le seguenti:


        ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
 

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