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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni dell'art. 27 del decreto legislativo 26 marzo 1948,
n. 261, concernenti l'intervento dello Stato per il pareggio
economico dei bilanci dei Comuni della provincia di Gorizia hanno
effetto anche per l'anno 1949.
Il contributo in capitale a carico dello Stato per l'integrazione
dei bilanci predetti non potra' superare l'importo complessivo di
lire 100.000.000, da ripartirsi fra i Comuni deficitari, su proposta
della Commissione centrale per la finanza locale.