Legge Ordinaria n. 1115 del 09/12/1950 (Pubblicata nella G.U. del 30 gennaio 1950)
Applicazione per l'anno 1949, ai Comuni della provincia di Gorizia delle disposizioni dell'art. 27 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le disposizioni dell'art. 27 del decreto legislativo 26 marzo 1948,
n.   261,  concernenti  l'intervento  dello  Stato  per  il  pareggio
economico  dei  bilanci  dei  Comuni della provincia di Gorizia hanno
effetto anche per l'anno 1949.
  Il  contributo  in capitale a carico dello Stato per l'integrazione
dei  bilanci  predetti  non  potra' superare l'importo complessivo di
lire  100.000.000, da ripartirsi fra i Comuni deficitari, su proposta
della Commissione centrale per la finanza locale.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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