Legge Ordinaria n. 1116 del 28/12/1950 (Pubblicata nella G.U. del 30 gennaio 1950)
Perfezionamento delle prestazioni per tubercolosi per i figli di soggetti assicurati.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  limite  massimo  di  eta'  di quindici anni per il diritto alle
prestazioni   concernenti   la   cura  della  tubercolosi,  stabilito
dall'art.  69, secondo comma, lettere c) e d) e terzo comma del regio
decreto-legge  4  ottobre 1935, n. 1827, per i figli ed equiparati, i
fratelli  e le sorelle conviventi ed a carico degli assicurati per la
tubercolosi,  e'  elevato  rispettivamente a 17 anni per le persone a
carico  degli  assicurati aventi qualifica di operai ed a 20 anni per
le persone a carico degli assicurati impiegati.
  Il  limite di eta' di 17 anni di cui al precedente comma e' elevato
a   20  anni  qualora  la  persona  a  carico  frequenti  una  scuola
professionale  o  media,  seminari  diocesani o regionali ed istituti
religiosi e non attenda, comunque, a proficuo lavoro.
  Per  le  persone di cui ai precedenti commi, che siano regolarmente
iscritte  ad  Universita'  o  Istituti  universitari, Conservatori di
musica  ed  Accademie  di  belle arti, Atenei ecclesiastici per studi
superiori,  e  non  abbiano  gia'  conseguito  una  laurea  o diploma
equivalente,  il  limite  di  eta'  e'  ulteriormente elevato fino al
compimento degli studi universitari, e comunque non oltre il 260 anno
di   eta',   sempreche'   esse  risultino  a  carico  del  lavoratore
assicurato.
  Per  le  persone  di  cui  ai  precedenti  commi,  che risiedono in
localita'  diverse  da quella del capo famiglia, per ragioni inerenti
agli studi in corso, si prescinde dal requisito della convivenza.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 28 dicembre 1950

                               EINAUDI

                                               DE GASPERI - MARAZZA -
                                                                PELLA

Visto, il Guardasigilli: SEGNI
 

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