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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il limite massimo di eta' di quindici anni per il diritto alle
prestazioni concernenti la cura della tubercolosi, stabilito
dall'art. 69, secondo comma, lettere c) e d) e terzo comma del regio
decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, per i figli ed equiparati, i
fratelli e le sorelle conviventi ed a carico degli assicurati per la
tubercolosi, e' elevato rispettivamente a 17 anni per le persone a
carico degli assicurati aventi qualifica di operai ed a 20 anni per
le persone a carico degli assicurati impiegati.
Il limite di eta' di 17 anni di cui al precedente comma e' elevato
a 20 anni qualora la persona a carico frequenti una scuola
professionale o media, seminari diocesani o regionali ed istituti
religiosi e non attenda, comunque, a proficuo lavoro.
Per le persone di cui ai precedenti commi, che siano regolarmente
iscritte ad Universita' o Istituti universitari, Conservatori di
musica ed Accademie di belle arti, Atenei ecclesiastici per studi
superiori, e non abbiano gia' conseguito una laurea o diploma
equivalente, il limite di eta' e' ulteriormente elevato fino al
compimento degli studi universitari, e comunque non oltre il 260 anno
di eta', sempreche' esse risultino a carico del lavoratore
assicurato.
Per le persone di cui ai precedenti commi, che risiedono in
localita' diverse da quella del capo famiglia, per ragioni inerenti
agli studi in corso, si prescinde dal requisito della convivenza.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 dicembre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - MARAZZA -
PELLA
Visto, il Guardasigilli: SEGNI