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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La spesa di L. 405.685.000 autorizzata con la legge 31 ottobre
1949, n. 780, per i servizi in gestione al soppresso Ministero
dell'assistenza post-bellica e demandati al Ministero della pubblica
istruzione per effetto dell'art. 8 del decreto legislativo 14
febbraio 1947, n. 27, e' aumentata di L. 60.000.000.
La maggiore somma di cui al comma precedente sara' destinata,
quanto a L. 50.000.000, a rimborso di enti, istituti, associazioni e
comitati per le prestazioni presso i convitti e collegi a favore di
alunni appartenenti alle categorie previste dall'art. 1 del decreto
legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425 e dall'art. 1 del
decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646; e
quanto a L. 10.000.000, a contributi a favore di enti, fondazioni,
associazioni, istituti e comitati che curano l'istruzione dei reduci,
previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n.
240 e dall'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello,Stato 14 febbraio 1947, n. 27.