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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai militari della Guardia di finanza che nel periodo di tempo 1
gennaio 1945-31 dicembre 1947 siano stati obbligatoriamente
ricoverati in luoghi di cura a razionamento civile per malattie
contratte in servizio di guerra o d'istituto, e' concesso il rimborso
della differenza fra le somme da essi effettivamente pagate a titolo
di retta e quelle stabilite per i pari grado dell'Arma dei
carabinieri per il ricovero negli stabilimenti sanitari militari.