Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'autorizzazione concessa al Ministro per la difesa dalla legge 28
giugno 1949, n. 553, di avvalersi della facolta' di cui all'art. 21
del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento
dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329,
quale risulta sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo
luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772, ha efficacia fino al
compimento delle operazioni della leva militare di terra della classe
1931.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 6 dicembre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI -
SFORZA - PICCIONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI