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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il periodo stabilito nel secondo comma dell'art. 3 della legge 2
aprile 1940, n. 287, entro il quale l'Ente Zolfi italiani e'
autorizzato a garantire la liquidazione di un prezzo minimo per gli
zolfi grezzi messi a sua disposizione dai produttori, e' prorogato
sino all'esercizio 1 agosto 1950-31 luglio 1951.
Il terzo comma dell'art. 3 della legge predetta e' sostituito dal
seguente:
"La misura del prezzo minimo per ogni tonnellata di zolfo grezzo
sara' stabilita con decreto del Ministro per l'industria e commercio
di concerto con il Ministro per il tesoro, su proposta del Consiglio
di amministrazione dell'Ente Zolfi italiani".