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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il termine del 31 dicembre 1949, stabilito dall'art. 7 della legge
8 maggio 1949, n. 285, e' ulteriormente prorogato al 30 giugno 1950.