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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La Commissione prevista nell'art. 1 del decreto legislativo 27
gennaio 1947, n. 152, concernente nuove norme per la raccolta degli
usi generali del commercio accerta l'esistenza e la generalita'
dell'uso.
Essa e' composta del Ministro o del Sottosegretario per l'industria
e il commercio, che la presiede, di sei membri scelti dal Ministro
per l'industria e il commercio, di uno scelto da ciascuno dei
Ministri per la grazia e giustizia, per la difesa (aeronautica), per
la agricoltura e foreste, per i trasporti, per il lavoro e la
previdenza sociale, per il commercio con l'estero e per la marina
mercantile, di uno scelto dal Ministro per l'industria e commercio su
designazione della organizzazione nazionale delle Camere di commercio
e di un esperto giuridico particolarmente versato nella materia degli
usi del commercio, nominato ai sensi dell'art. 57 del regio
decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843, e successive modificazioni.
Resta ferma la facolta' del presidente di aggregare alla
Commissione, di volta in volta, persone che abbiano una particolare
competenza nella materia stessa.