Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'aceto puo' essere posto in commercio dai produttori e
somministrato al consumo unicamente in recipienti di capacita' non
superiore a due litri e muniti di suggello di garanzia, applicato in
modo tale da impedire che il contenuto del recipiente possa essere
estratto senza l'asportazione del sugello stesso.
Sui recipienti dovra' essere applicata una etichetta che rechi,
oltre alla indicazione "aceto di vino", le seguenti precisazioni:
a) nominativo della ditta produttrice, con indirizzo della sua
sede;
b) indirizzo dello stabilimento ove l'aceto e' stato prodotto,
adottando la dicitura: "prodotto nello stabilimento di...... seguito
dal nome della localita' di produzione.
Se gli indirizzi della sede e dello stabilimento di produzione
coincidono si fara' luogo alla dicitura: "Sede e stabilimento di
produzione in." seguito dall'indirizzo della localita';
c) quantita' del contenuto reale di aceto con la indicazione della
sua gradazione acetica cosi' espressa:
"contenuto netto litri.... a gradi... di acidita'".
Le indicazioni suddette dovranno essere ben leggibili, indelebili,
di colore contrastante con il fondo ed in carattere di altezza e
larghezza non inferiore a 5 millimetri per l'indicazione di cui alla
lettera a) e non inferiore a 2 millimetri per le altre.