Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il funzionamento degli Uffici regionali di riscontro di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1948, n. 1059,
limitato dall'art. 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, al 30 giugno 1950, e' prorogato
al 30 giugno 1052.