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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In deroga a quanto stabilito dall'art. 16 del testo unico delle
disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito,
approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive
modificazioni, al servizio tecnico di artiglieria sono assegnati, con
le norme e nei limiti di cui al successivo art. 4, anche i maggiori
delle armi di fanteria, cavalleria e artiglieria che abbiano compiuto
con successo il 15° e il 16° corso superiore tecnico di artiglieria,
svoltisi, rispettivamente, durante gli anni 1941-42-43 e 1942-43.