Legge Ordinaria n. 123 del 05/04/1950 (Pubblicata nella G.U. del 8 aprile 1950)
Proroga al 30 giugno 1950 della validita' della legge 12 ottobre 1949, n. 722, relativa alla importazione, in esenzione da dazio doganale e da diritto di licenza, di legno comune rozzo destinato alla fabbricazione di pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa).
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il quantitativo di legno comune rozzo o semplicemente spaccato, per
la  fabbricazione  di pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa),
rimasto da importare al 31 dicembre 1949, sul contingente di quintali
1.200.000  di  cui  alla  legge  12 ottobre 1949, n. 722, puo' essere
introdotto  con le facilitazioni ed alle condizioni di cui alla legge
stessa, entro il 30 giugno 1950.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 aprile 1950

                               EINAUDI

                                                  DE GASPERI - VANONI
                                                    - PELLA - SEGNI -
                                                     LOMBARDO - TOGNI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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