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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai membri delle Commissioni di inchiesta sui sinistri marittimi
costituite ai sensi del regio decreto-legge 17 settembre 1925, n.
1819, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, compete un
gettone giornaliero di presenza nella misura di lire 300 per quei
membri che appartengono all'Amministrazione dello Stato o ad enti di
diritto pubblico e di lire 500 per gli altri membri.