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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 1242, e' ratificato senza
modificazioni.
Il decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e' ratificato con
le seguenti modificazioni:
Art. 1. - Al primo comma alle parole: "due anni" sostituire le
parole: "quattro anni".
Aggiungere alla lettera d): "Salvo casi particolari da esaminarsi
da parte della Commissione provinciale di cui al penultimo capoverso
del presente articolo".
Art. 2. - E' cosi' modificato:
"Nel caso di acquisto previsto dall'articolo precedente possono
essere concessi mutui al compratore, a termini dell'art. 3, n. 1,
della legge 5 luglio 1928, numero 1760.
Per i detti mutui il concorso dello Stato nel pagamento degli
interessi, il cui limite massimo e' elevato al 4,50 per cento, sara'
corrisposto per trent'anni, indipendentemente dalla durata convenuta
del mutuo.
Le suddette disposizioni si applicano anche quando il compratore
sia una cooperativa regolarmente costituita, sia che si proponga la
conduzione collettiva del fondo, oggetto del contratto, sia che se ne
proponga la divisione fra soci.
Si applicano pure nel caso che, in seguito a divisione del fondo,
fra i soci, si proceda al frazionamento del mutuo".
Art. 5. - L'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"I Ministri per le finanze e per l'agricoltura e le foreste
provvederanno alla determinazione dei beni patrimoniali dello Stato,
da destinare alla formazione della piccola proprieta' contadina, con
particolare riguardo ai beni confiscati in dipendenza delle sanzioni
punitive contro il fascismo".