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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 756, e'
sostituito dal seguente:
"Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a rimborsare in cinque
rate annuali posticipate scadenti il 31 dicembre di ciascun anno, a
decorrere dall'esercizio finanziario 1948-49, comprensive anche degli
interessi nella ragione del 6 per cento, all'Istituto nazionale delle
assicurazioni e all'Istituto nazionale della previdenza sociale, i
rispettivi crediti risultanti verso lo Stato per le somme da essi
somministrate a tutto il 31 dicembre 1947, in attuazione del regio
decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1795, convertito nella legge 6
aprile 1936, n. 630, e della conseguente convenzione 8 giugno 1936,
approvata e resa esecutiva con decreto dei Ministri per le finanze e
per le corporazioni in data 30 settembre 1936, registrato alla Corte
dei conti lo stesso giorno, registro n. 10 Finanze, foglio n. 36, per
il consolidamento delle pensioni di guerra".