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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3 del decreto legislativo
14 settembre 1947, n. 877, e' diminuita della somma, di lire 30
milioni.
La predetta riduzione ha effetto sullo stanziamento iscritto - in
conto della predetta autorizzazione - al capitolo 47 dello stato di
previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio
finanziario 1948-49.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 marzo 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - D'ARAGONA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI