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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il rimborso del capitale dei titoli di prestiti redimibili,
compresi i buoni del Tesoro poliennali, e il pagamento dei premi
attribuiti a titoli medesimi si eseguono:
a) per i titoli al portatore su semplice domanda degli esibitori
di essi;
b) per i titoli nominativi, su domanda del titolare o del suo
avente causa, a firma autenticata da notaio o da agente di cambio
accreditato, e su deposito dei titoli stessi.