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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I posti di vice ispettore degli Istituti di previdenza di cui alla
tabella A. allegato 1 al decreto legislativo 25 febbraio 1948, n.
111, disponibili alla data di attuazione della presente legge, sono
conferiti, mediante concorso per titoli ed esami, ai funzionari di
grado 8° di gruppo A dell'Amministrazione centrale del tesoro, della
Ragioneria generale dello Stato, delle ragionerie delle Intendenze di
finanza e degli Uffici provinciali del tesoro, nonche' a quelli di
grado 9° di gruppo A degli stessi ruoli che abbiano l'anzianita'
prescritta per essere ammessi agli esami di promozione per il grado
8° per merito distinto.