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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' data facolta' al Ministro per la difesa di effettuare - mediante
concorso per titoli - un reclutamento straordinario nell'Arma dei
carabinieri, di 110 tenenti e di 80 sottotenenti in servizio
permanente effettivo, ripartiti come segue:
1. - Tenenti:
a) 75 tratti dai capitani e dai tenenti di complemento dei
carabinieri che abbiano appartenuto a comandi, reparti o servizi
partecipanti al conflitto 1940-45 nelle forze regolari ovvero abbiano
ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano o di
patriota, o che siano reduci dalla prigionia o dall'internamento;
b) 15 tratti dai tenenti in servizio permanente delle armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in servizio presso l'Arma
dei carabinieri, dai oltre un anno, alla data di entrata, in vigore
della presente legge;
c) 20 tratti dai capitani e dai tenenti di complemento delle
armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e del servizio
automobilistico che abbiano appartenuto a comandi, reparti o servizi
partecipanti al conflitto 1940-45 nelle forze regolari, ovvero
abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano o di
patriota, o che siano reduci dalla prigionia o dall'internamento.
I posti eventualmente non ricoperti in una delle predette aliquote,
per mancanza di concorrenti dichiarati idonei, sono devoluti in
aumento delle altre aliquote nell'ordine di successione stabilito nel
precedente comma.
2. - Sottotenenti:
a) 25 tratti dai tenenti e dai sottotenenti di complemento
delle armi dei carabinieri, fanteria, cavalleria, artiglieria, genio
e dal servizio automobilistico che abbiano appartenuto a comandi,
reparti o servizi partecipanti al conflitto 1940-45 nelle forze
regolari, ovvero abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica
di partigiano o di patriota, "che siano reduci dalla prigionia o
dall'internamento;
b) 55 tratti dai sottufficiali dei carabinieri in carriera
continuativa che abbiano appartenuto a comandi, reparti o servizi
partecipanti al conflitto 1940 - 1945 nelle forze regolari, ovvero
abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano o di
patriota, o che siano reduci dalla prigionia o dall'internamento.
I posti eventualmente non ricoperti in una delle predette aliquote,
per mancanza di concorrenti dichiarati idonei, sono devoluti in
aumento dell'altra aliquota.