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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:
Art. 1.
L'impianto e l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatica
di carburanti, collegati ad va serbatoio la cui capacita' non sia
superiore ai dieci metri cubi, non sono piu' soggetti alla
concessione di cui all'art. 11 del regio decreto-legge 2 novembre
1933, n. 1741, convertito in legge 8 febbraio 1934, n. 367.