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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 3800 milioni da iscrivere nello
stato di previsione della spesa del Ministero del lavori pubblici per
1000 milioni nell'esercizio 1949-50, per 1400 milioni nell'esercizio
1950-51 e per 1400 milioni nell'esercizio 1951-52, per provvedere, in
dipendenza delle alluvioni verificatesi nella Campania e nel Molise
nell'ottobre 1949:
a) agli interventi di pronto soccorso ai sensi del decreto
legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;
b) al ripristino dei danni alle opere pubbliche di conto dello
Stato;
c) alle opere di sistemazione idraulica di cui al successivo art.
2;
d) alle opere di definitiva riparazione o ricostruzione di
acquedotti, fognature e strade provinciali e comunali, salvo il
parziale recupero a termini del successivo art. 4;
e) alla costruzione di ricoveri stabili da assegnare con le
modalita' di cui all'art. 2 del decreto legislativo 12 aprile 1948,
n. 1010, alle persone meno abbienti rimaste senza tetto;
f) alla concessione di un contributo straordinario di lire 150
milioni a favore dell'A.N.A.S. (Azienda Nazionale Autonoma delle
Strade statali) per l'esecuzione dei lavori urgenti di riparazione
delle strade statali;
g) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della
spesa, per la ricostruzione o riparazione, escluso ogni ampliamento,
decorazione od abbellimento, di edifici pubblici o di uso pubblico,
delle province e dei comuni, nonche' di edifici destinati ad uso di
culto o di beneficenza, che rientrino tra quelli indicati nei decreti
legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 649;
h) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della
spesa, per la ricostruzione o riparazione di fabbricati urbani di
proprieta' privata, destinati a uso di abitazione, limitatamente alle
opere indispensabili alla loro abitabilita'.