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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il comma, terzo dell'art. 1 della legge 17 agosto 1941, n. 1043, e'
cosi' modificato nel 1° capoverso:
"Quando avviene il frazionamento di una particella, le parti
interessate devono produrre, insieme con i documenti per la
esecuzione delle volture, il corrispondente tipo di frazionamento, da
eseguirsi sopra un estratto autentico delle mappe catastali e da
firmarsi da un ingegnere, dottore in scienze agrarie, geometra o
perito agrimensore, perito agrario, iscritto nel rispettivo albo
professionale".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 marzo 1950
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI