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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per i danni di guerra agli oggetti di vestiario, mobilio ed altri
arredi domestici sofferti nei territori dell'Africa italiana, la
misura degli acconti da concedere ai danneggiati sulle liquidazioni
prudenziali di cui al decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n.
879, e' stabilita come appresso:
sulle prime duecentomila lire di indennita', il cento per cento;
sulle successive duecentomila, lire, il cinquanta per cento;
sulle ulteriori duecentomila lire, il venticinque per cento;
sulla rimanenza il dieci per cento.
Nei casi in cui siano stati gia' corrisposti acconti sara'
provveduto d'ufficio ai necessari conguagli al fine di adeguare la
misura, a quella stabilita dalla presente legge.
L'acconto non puo' superare complessivamente le lire
cinquecentomila ed e' ridotto a meta' qualora l'imponibile inscritto
a ruolo nell'anno 1946 a nome del danneggiato, agli effetti della
imposta complementare progressiva sul reddito, sia superiore a lire
trecentomila, esclusi i redditi di lavoro. Se tale imponibile supera
lire cinquecentomila, l'acconto non e' dovuto.