Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La esenzione prevista dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo
3 maggio 1948, n. 937, e' estesa al diritto di licenza.
Il beneficio, di cui al precedente comma, sara' concesso ai
carburanti ed ai lubrificanti nonche' al materiale di volo, gia'
ammessi alla temporanea importazione, all'atto dello scarico delle
relative bollette per l'importazione definitiva.