Legge Ordinaria n. 181 del 06/03/1950 (Pubblicata nella G.U. del 2 maggio 1950)
Modificazioni al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937, concernente il ripristino dei benefici fiscali a favore delle societa' nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea e proroga della sospensione della riscossione del diritto di licenza per taluni combustibili solidi e liquidi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  esenzione prevista dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo
3 maggio 1948, n. 937, e' estesa al diritto di licenza.
  Il  beneficio,  di  cui  al  precedente  comma,  sara'  concesso ai
carburanti  ed  ai  lubrificanti  nonche'  al materiale di volo, gia'
ammessi  alla  temporanea  importazione, all'atto dello scarico delle
relative bollette per l'importazione definitiva.
 

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