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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le domande e i documenti che si esibiscono all'Amministrazione del
debito pubblico per operazioni su titoli al portatore, nominativi o
misti, il cui importo in capitale nominale non superi le lire 50.000,
sono esenti da tasse di bollo e di concessione governativa.
Per tali operazioni non e' parimenti dovuta la tassa di concessione
governativa sulle ricevute di deposito dei titoli presentati.
Le esenzioni considerate nei precedenti comma non sono applicabili
alle operazioni di divisione di titoli al portatore in altri di
minore importo, anche se trattisi di buoni del Tesoro poliennali, e
qualunque sia l'ammontare di essi.