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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Per la presentazione delle domande di sussidio di cui all'art. 7
della legge 9 novembre 1949, n. 939, relativa alla riparazione dei
danni causati dai terremoti verificatisi nelle Puglie e nelle
province di Arezzo, Perugia, Grosseto, Siena, Rieti, Terni e Udine,
e' fissato un nuovo termine di 90 giorni a decorrere dalla entrata in
vigore della presente legge.
Sono considerate valide le domande presentate dopo il 31 dicembre
1949, scadenza del termine fissato nel sopracitato articolo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 marzo 1950
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO -
SCELBA - VANONI -
PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI