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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 32 della legge 25 giugno 1943, n. 540, sulle imposte
ipotecarie e' modificato come appresso:
I posti di conservatore dei registri immobiliari delle classi 1ª,
2ª e 3ª, sono conferiti o per promozione, ai termini dell'art. 6 del
regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ai conservatori delle classi
immediatamente inferiori, ovvero a scelta, su parere del Consiglio di
amministrazione, al personale che gia' rivesta grado non inferiore a
quello da conferire e che appartenga:
al gruppo A dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle
imposte indirette sugli affari;
oppure al gruppo B della stessa Amministrazione purche' sia
laureato;
ovvero alla carriera amministrativa del Ministero delle finanze e
delle Intendenze di finanza.
E' in facolta' del Ministro per le finanze di assegnare i posti di
conservatore delle classi 2ª e 3ª anche a funzionari di gruppo A,
appartenenti ad altri ruoli dell'Amministrazione finanziaria che
abbiano grado non inferiore a quello da conferire.
I posti vacanti di conservatore dei registri immobiliari di 4ª
classe sono conferiti, a scelta, su parere del Consiglio di
amministrazione a funzionari dei ruoli indicati al primo comma del
presente articolo che siano provvisti di laurea o appartengano al
gruppo A, che abbiano prestato servizio di ruolo per almeno otto anni
e che rivestano grado non inferiore all'8°.
I posti di conservatore di 1ª classe, da conferirsi al personale
estraneo a quello delle conservatorie, non possono superare il numero
di tre per ogni sei posti che si rendono vacanti.
I posti di conservatore delle classi 2ª e 3ª, da conferirsi al
personale estraneo a quello delle conservatorie, non possono, per
ogni dieci che si rendono vacanti in ciascuna classe, superare il
numero di cinque e di questi non piu' di uno puo' essere assegnato ai
funzionari di cui al secondo comma del presente articolo.