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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge;
Articolo unico.
Il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, e' ratificato con le
modificazioni seguenti:
Art. 14. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"L'assunzione fino ad esaurimento dei candidati che si trovino
nelle condizioni stabilite dal precedente comma nonche' dei candidati
del concorso ordinario generale per titoli ed esami a posti di
maestro elementare che si trovino nelle condizioni stabilite
dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
21 aprile 1947, n. 373, ha luogo nel limite di un altro quinto dei
posti vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico".
Art. 16. - E' sostituito dal seguente:
"L'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
1 aprile 1947, n. 373, e' abrogato per quanto riguarda i concorsi
riservati ed ordinari a posti di maestro elementare, ad eccezione del
concorso ordinario generale per titoli ed esami".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 aprile 1950
EINAUDI
DE GASPERI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI