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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'istanza per la concessione di terreni incolti od
insufficientemente coltivati, prevista dal decreto legislativo
luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e dalle successive
disposizioni modificative e integrative, e' diretta al prefetto della
provincia, nella quale si trova il fondo oggetto dell'istanza o la
maggior parte di esso, se il fondo e' sito in piu' province.
Sull'istanza provvede il prefetto, con decreto da emanare su
conforme parere di una Commissione composta di un funzionario tecnico
designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che la
presiede, di quattro membri nominati dal prefetto su designazione
delle rispettive organizzazioni sindacali, in numero di due fra i
conduttori diretti di aziende agricole, di cui uno proprietario e
l'altro affittuario, e in numero di due fra i lavoratori della terra,
nonche' di un funzionario della prefettura, scelto dal prefetto ed
avente anche le mansioni di segretario.
La Commissione ha sede presso la Prefettura e per le validita'
delle sue deliberazioni e' sufficiente l'intervento della maggioranza
dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei
presenti e, in caso di parita' di voti, prevale quello del
presidente.
Per ciascuno dei componenti della Commissione e' autorizzata la
nomina di un supplente.