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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il contributo statale previsto dal decreto legislativo 21 marzo
1947, n. 158, e' esteso, con le mobilita' e nei limiti fissati nel
decreto stesso, alla traslazione, ai luoghi di origine, delle salme
dei caduti in operazioni di bonifica di campi minati o di
rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, nonche' di
dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri
ordigni esplosivi in mare, in qualunque tempo eseguite.