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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50,
contenente modificazioni al regime fiscale degli oli minerali, dei
surrogati del caffe', dello zucchero e degli altri prodotti
zuccherini e degli oli di semi, alle imposte di consumo sul caffe' e
sul cacao ed ai dazi doganali sulle droghe, con le seguenti
modificazioni:
Dopo l'art. 4 e' aggiunto il seguente art. 4-bis:
"Il petrolio destinato alla produzione di fonti luminose sulle
barche da pesca per la cattura del pesce e' ammesso all'esenzione dai
diritti doganali, compresa la sovrimposta di confine, entro i limiti
e sotto l'osservanza delle modalita' che saranno stabiliti dal
Ministro per le finanze".
Dopo l'art. 20 e' aggiunto il seguente art. 20-bis:
"E' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa
del Ministero delle finanze, delle somme occorrenti per
l'applicazione della presente legge.
Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in
bilancio le conseguenti variazioni".
La voce 643-b) 3 della tabella A e' sostituita dalla seguente:
"Oli di petrolio, ecc., altri, petrolio:
destinati esclusivamente all'azionamento dei motori agricoli,
nonche' alla produzione di fonti luminose sulle barche da pesca per
la cattura del pesce, entro i limiti e sotto l'osservanza delle
modalita' che saranno stabiliti dal Ministro per le finanze".
I numeri 1) e 2) della voce 643-b) 1 della tabella B sono,
rispettivamente, sostituiti dai seguenti:
"Oli di petrolio, ecc., altri, benzina:
1) acquistati con speciali buoni da automobilisti e da
motociclisti, stranieri ed italiani residenti all'estero, nei viaggi
di diporto nello Stato, entro i limiti di un quantitativo per ogni
giorno di permanenza da stabilire dalla Presidenza del Consiglio,
d'intesa con i Ministeri del tesoro, delle finanze e dell'industria e
del commercio, e non eccedente, in ogni caso, il fabbisogno di 90
giorni di permanenza - aliquota per quintale, lire 4600;
2) consumati per l'azionamento delle autovetture adibite al
servizio pubblico da piazza, compresi i motoscafi che, in talune
localita', sostituiscono le vetture da piazza entro i seguenti
quantitativi;
a) litri 9 giornalieri per ogni autovettura circolante nei
Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;
b) litri 6 giornalieri per ogni autovettura circolante nei
Comuni con popolazione superiore a 100.000, ma non a 500.000
abitanti;
c) litri 5 giornalieri per ogni autovettura circolante nei
Comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno - aliquota per
quintale, lire 4600.
L'agevolazione di cui ai precedenti numeri e' concessa anche sotto
forma di rimborso della differenza tra la aliquota di imposta di
fabbricazione prevista per la benzina in via generale e quella
ridotta".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 9 maggio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI