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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1517, e' ratificato
senza modificazioni.
Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 732, e' ratificato con le
modificazioni seguenti:
Art. 6. - Il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Nei primi due anni dalla data dell'entrata in vigore del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n.
1517, i periodi di anzianita' di grado normalmente richiesti per
l'avanzamento ai gradi superiori all'8° dei ruoli di gruppo A e B ed
al 10° dei ruoli di gruppo C di cui alle tabelle annesse al decreto
medesimo, sono ridotti di un anno e mezzo".