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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 612, e' ratificato con la
seguente modificazione:
Art. 2. - E' sostituito dal seguente:
"Gli edifici predetti saranno trasferiti in uso della Opera
nazionale invalidi di guerra ad eccezione del Collegio della
Camilluccia a Monte Mario, comprendente i fabbricati A e B con le
altre costruzioni annesse e terreno dipendente contrassegnati col
numero civico 10, nonche' il fabbricato finitimo recante il numero
civico 12, i quali saranno trasferiti in uso della Piccola Opera
della Divina Provvidenza - Don Orione".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 aprile 1950
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO -
PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI