Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le disposizioni del terzo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge
11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n.
961, recante agevolazioni tributarie e finanziarie a favore dell'Ente
nazionale di lavoro per i ciechi per il periodo di anni dieci,
prorogate per un periodo di cinque anni, fino al 7 dicembre 1949,
hanno effetto per ulteriore periodo di cinque anni, fino al 7
dicembre 1954.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 aprile 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA -
PELLA - VANONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI