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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'articolo 23 del regolamento per i biglietti di Stato, approvato
con regio decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, convertito in legge
12 dicembre 1935, n. 2393, e' sostituito dal seguente:
"I biglietti logori e non piu' atti alla circolazione che
pervengano alle Tesorerie per operazioni di pagamento, sono dalle
Tesorerie stesse trattenuti e non piu' adoperati nei pagamenti. I
biglietti che, nelle stesse condizioni, vengano presentati alle
Tesorerie da contabili o da privati, per la sostituzione, quando non
sorga dubbio sulla loro legittimita' sono cambiati con biglietti
nuovi o in buono stato, e non piu' adoperati nei pagamenti.
"I biglietti di Stato logori e non piu' atti alla circolazione,
raccolti da pubbliche amministrazioni, aziende di credito, aziende di
trasporti urbani, esattorie e ogni altro ente che compia operazioni
di cassa con il pubblico, possono essere versati alle Tesorerie, per
la sostituzione con biglietti nuovi o in buono stato, seguendo le
modalita' di cui appresso;
"I biglietti logori di cui al comma precedente, previo
annullamento, debbono essere presentati distintamente per taglio in
mazzette di cento biglietti ciascuna ed in pacchi di dieci mazzette,
ognuna delle quali deve essere chiusa a mezzo di una fascetta
portante il timbro dell'istituto, ufficio o ente presentatore, la
firma dell'agente che ha confezionato le mazzette e la data di
presentazione dei biglietti alle Tesorerie.
"Queste provvederanno alla contazione del numero delle mazzette
limitando la verifica e contazione dei singoli biglietti ad una
percentuale da fissarsi di volta in volta dal capo della Tesoreria,
ma in ogni caso non inferiore al dieci per cento del numero dei
biglietti presentati.
"I biglietti integralmente contati e verificati verranno assunti in
proprio dalle Tesorerie e sostituiti subito con biglietti nuovi o in
buono stato. Gli altri saranno ugualmente sostituiti dalle Tesorerie,
ma la definitiva regolazione dei rapporti fra le Tesorerie stesse e
gli istituti, enti o uffici presentatori, sara' fatta dopo che la
Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato avra' effettuato le
verifiche prescritte".
All'art. 25 e' aggiunto il seguente comma:
"I biglietti ricevuti dalle Tesorerie per la sostituzione ai sensi
dell'art. 23, secondo comma, che siano stati sottoposti soltanto alla
contazione per mazzette, saranno spediti o consegnati alla Cassa
speciale dei biglietti a debito dello Stato in sacchi chiusi con le
modalita' in vigore e distinti per presentatore il cui nominativo
dovra' risultare in ciascun sacco".
All'art. 27 e' aggiunto il seguente comma:
"Tale intervento e' reso obbligatorio per le operazioni di verifica
dei biglietti di cui all'ultimo comma del precedente art. 25, ai fini
della definitiva regolarizzazione dei rapporti fra le Tesorerie e gli
istituti, enti o uffici presentatori".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 aprile 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI