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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli incaricati di funzioni giudiziarie che hanno lodevolmente
esercitato senza interruzione, per almeno diciotto mesi, le funzioni
stesse possono, previo parere favorevole del Consiglio giudiziario
del distretto di residenza, essere ammessi, senza limiti di posti e
di eta', all'esame per la nomina ad aggiunto giudiziario.
L'esame si svolgera' la prima volta contemporaneamente a quello per
la promozione ad aggiunto giudiziario degli uditori nominati con
decreto Ministeriale 30 ottobre 1948. Saranno tuttavia formate
distinte graduatorie e gli aggiunti provenienti dal concorso per
uditore avranno la precedenza nel ruolo generale della magistratura.
Si osservano, in quanto applicabili, gli articoli 133, 134 e 135
del vigente ordinamento.