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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo 22 dicembre 1947, n. 1600, e' ratificato
senza modificazioni.
I decreti legislativi 8 maggio 1947, n. 399, e 17 aprile 1948, n.
1029, sono ratificati con le modificazioni seguenti:
Il terzo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 8 maggio 1947,
n. 399, e' sostituito dal seguente:
"Il termine di costruzione per usufruire dei benefici previsti
dall'art. 1 e di tutte le agevolazioni fiscali e tributarie, e'
stabilito al 31 dicembre 1950".
Il primo comma dell'art. 10 del decreto legislativo 17 aprile 1948,
n. 1029, e' sostituito dal seguente:
"Il Ministero delle finanze e' autorizzato, sino al 31 marzo 1950,
a cedere, a trattativa privata, in favore degli enti e societa'
previsti dall'art. 2, numeri 11 e 13 della legge 2 luglio 1949, n.
408, e che siano stati ammessi, al 31 dicembre 1949, ai benefici
della predetta legge o a quelli dell'art. 1 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, modificato
dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre
1947, n. 1600, terreni demaniali che risultino disponibili".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 gennaio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - TUPINI -
SCELBA - VANONI -
PELLA - CORBELLINI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI