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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il limite massimo di eta', stabilito dai vigenti ordinamenti,
compresi quelli speciali, per l'ammissione ai concorsi pubblici e per
le nomine dirette nei casi previsti dalla legge, nelle
Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, nonche' delle
aziende dipendenti, e' elevato di cinque anni, sino al 31 dicembre
1954.
L'elevazione del limite massimo di eta' prevista dal precedente
comma si cumula con quelle previste da ogni altra disposizione in
vigore, purche' complessivamente non superino i quarantacinque anni.